Chiarimenti al Bando Digitale
Per considerare quietanzata una fattura allegata è sufficiente fornire copia della fattura e dei bonifici intestati al fornitore relativi alla medesima.
Per gli investimenti già da tempo realizzati, giustificati da fatture con data precedente alla pubblicazione del bando, non servono ulteriori “atti giuridicamente vincolanti con il fornitore”, e sono quindi sufficienti le sole fatture con i relativi pagamenti specifici.
Le fatture con data precedente alla pubblicazione del bando, relative ad investimenti già effettuati, non interamente saldate al momento della concessione del contributo, sono comunque conteggiate almeno per l’importo già pagato.
Se il saldo delle fatture di cui al punto precedente viene effettuato entro i 4 mesi previsti per fornire la rendicontazione, l’intero valore delle fatture è incluso nell’importo finanziabile .
Trattandosi di investimenti realizzati prima della pubblicazione del bando, non occorre che per essi sia creato e allegato un business plan .
Risposta al quesito n° 1: la risposta è affermativa. Ai sensi dell’art. 5, comma 4, lett. b) del Bando, i giustificativi di spesa (fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente) si intendono quietanzati quando le somme, messe in pagamento a mezzo bonifici o assegni, sono effettivamente incassati dal fornitore.
Risposta al quesito n° 2: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, coma 4, fini degli obblighi di rendicontazione tutte le spese devono: a) derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, convenzioni, lettere d’incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l’oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all’intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento; b) essere effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente; i giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente incassate dal fornitore; c)essere pagate tramite bonifico bancario o rimesse dirette bancarie o assegno chiaramente riconducibili a un conto corrente intestato al soggetto beneficiario, fermo restando il rispetto della L. 163/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
Risposta al quesito n° 3: Saranno considerate ammissibili solo le spese esigibili ed effettivamente pagate al fornitore. Suscita perplessità il concetto di fattura non interamente saldata: infatti, a fronte di un pagamento in acconto è ipotizzabile l’emissione di una fattura “in acconto” per corrispondente importo anche se il prezzo di acquisto complessivo del bene può non essere stato interamente saldato.
Risposta al quesito n° 4: la risposta è affermativa. Saranno considerate ammissibili tutte le spese effettivamente sostenute sino al termine finale per l’attribuzione del contributo.
Risposta al quesito n° 5: La risposta è affermativa. Per gli investimenti già realizzati prima della pubblicazione del bando è necessario, tuttavia, allegare la documentazione tecnica prevista dall’art. 7, comma 4 punto V del Bando.



