E' necessaria la registrazione in Tribunale della testata edita?

Ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1947, n. 48 “Nessun giornale o periodico può essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi”. Tuttavia, l’art. 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62 prevede che i soggetti obbligati all’iscrizione nel Registro degli Operatori di Comunicazione sono esonerati dall’obbligo di registrare la propria testata in Tribunale. L’iscrizione al ROC, pertanto, è condizione per l’inizio delle pubblicazioni. Ne consegue che, nei casi in cui l’editore sia anche proprietario della testata, può avvalersi della facoltà sopra indicata procedendo solo alla presentazione della domanda di iscrizione al ROC ed evitando la registrazione in Tribunale della testata.

Per quanto concerne l'attività di editoria elettronica, tuttavia, si fa presente che, con l'entrata in vigore della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è stato introdotto un regime differenziato per gli editori di quotidiani on line: questi, infatti, sono tenuti a registrare la testata presso la cancelleria del Tribunale competente e, successivamente, a presentare l’istanza di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione.